Articolo #4 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Nessuna schiavitù – Art. 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

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Last modified: 15 Novembre 2020

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