Articolo #12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Diritto alla privacy – Art. 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

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Last modified: 15 Novembre 2020

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