Articolo #17 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Diritto di proprietà – Art. 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 16 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 18

Last modified: 15 Novembre 2020

Comments are closed.