Articolo #27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Diritti d’autore – Art. 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

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Last modified: 15 Novembre 2020

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