Diritto alla nazionalità – Art. 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 14 | La Dichiarazione universale dei Diritti Umani | Articolo 16
Last modified: 15 Novembre 2020